Il servizio “Accesso agli Atti” permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.
L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, e modificato dal D.Lgs. 97/2016.
L’accesso civico si distingue in:
- Accesso Civico semplice
consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- Accesso Civico generalizzato
che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs.33/2013.
L'Accesso Documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.